L'Attestato di Certificazione Energetica (A.C.E.) è un documento che certifica la prestazione energetica degli edifici ed ha una validità massima di dieci anni, ma deve essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione che modifichi la prestazione energetica dell'edificio stesso.
L' A.C.E. va richiesto, a proprie spese, dal proprietario o dal detentore dell'immobile ai tecnici abilitati. In Umbria non esiste un elenco specifico e sono ritenuti "tecnici abilitati" tutti i tecnici appartenenti agli ordini di categoria e collegi.
Le Linee guida per la certificazione energetica degli edifici sono definite nel Decreto 26 giugno 2009, così come modificato dal Decreto 22 novembre 2012.
Certificazione energetica, le nuove disposizioni della Regione Umbria
Il 6 febbraio scorso, la Giunta regionale umbra ha stabilito quali informazioni e che tipo di documentazione devono essere riportate nei contratti e annunci commerciali di compravendita o locazione, in materia di certificazione energetica degli edifici.
Nonostante nella Regione Umbria non esista ancora una disciplina complessiva in materia di certificazione energetica degli edifici, con la Deliberazione della Giunta regionale 6 febbraio 2012, n. 112 la Regione ha voluto comunque chiarire quali sono gli obblighi da rispettare riguardo la documentazione e le informazioni da fornire all'acquirente o al locatario in merito alle prestazioni energetiche dell'edificio oggetto di compravendita e locazione.
La clausola nei contratti di compravendita e locazione
A livello nazionale, il Dlgs 28/2011 ha disposto che dal 29 marzo 2011, nel contratto di compravendita come anche nel contratto di locazione di edifici o di singole unità immobiliari, deve essere inserita una clausola con la quale l'acquirente o il locatario danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione relativa alla certificazione energetica dell'edificio (articolo 13).
La Regione Umbria, recependo questa disposizione, ha stabilito che:
• all’acquirente o al locatario deve essere fornita un’adeguata informazione circa le caratteristiche energetiche dell’immobile e i relativi costi di gestione;
• nel caso di contratti di compravendita deve essere inoltre consegnata all’acquirente copia dell’attestato di certificazione energetica o, in alternativa, una copia dell’autodichiarazione prevista dalle Linee guida;
L'articolo 9 dell'Allegato A alle Linee guida (Dm 26 giugno 2009), per gli edifici di superficie utile inferiore o uguale a 1000 m², prevede che il proprietario dell’edificio, consapevole della scadente qualità energetica dell’immobile, può scegliere di ottemperare agli obblighi di legge attraverso una sua dichiarazione in cui afferma che:
- l’edificio è di classe energetica G;
- i costi per la gestione energetica dell’edificio sono molto alti.
• nel caso di contratti di locazione, la documentazione circa la certificazione energetica deve essere fornita al conduttore solo nel caso in cui l’immobile ne sia già dotato.
Gli annunci commerciali di compravendita
Sempre il Dlgs 28/2011 ha stabilito che in tutto il territorio nazionale, a partire dal 1° gennaio 2012, gli annunci immobiliari che hanno per oggetto la vendita di edifici debbano riportare l'indice di prestazione energetica dell'edificio, in genere rappresentato con un sistema di valutazione basato su classi energetiche contrassegnate da lettere che vanno dalla A (più efficiente) alla G (meno efficiente) e presente nell'Attestato di Certificazione Energetica.
Nel recepire tale norma, la Regione Umbria ha stabilito che:
• nel caso di edifici o unità immobiliari esistenti, dovranno essere riportati negli annunci commerciali di vendita l’indice di prestazione energetica globale e la relativa classe energetica contenuti nell’attestato di certificazione energetica;
• nel caso in cui il proprietario abbia deciso di avvalersi dell’autodichiarazione, gli annunci commerciali di vendita immobiliare devono riportare la seguente dicitura: “IPE in Classe G - costi di gestione energetica molto alti”
• negli annunci commerciali di vendita di edifici o di unità immobiliari per i quali siano in corso
- lavori di costruzione
- ristrutturazione
- demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria
- ampliamento
- o siano in corso lavori che comunque modificano la prestazione energetica
dovrà essere indicato il fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento (kWh/ m2anno o KWh/m3anno), riportato nella più recente relazione ex art. 28 della L. 10/91 depositata presso il Comune di competenza.
In tali annunci va riportata, accanto al valore del fabbisogno di energia primaria la seguente dicitura: “valore di progetto”.
Riferimenti
• Dgr 6 febbraio 2012, n. 112 - Obbligo nazionale di indicare la classe energetica degli edifici negli annunci immobiliari - Adeguamento regionale
in Nextville (Norme e interpretazioni)
• Dm Sviluppo economico 26 giugno 2009. Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici
in Nextville (Norme e Interpretazioni)
• Dlgs 3 marzo 2011, n. 28
in Nextville (Norme e Interpretazioni)
• La certificazione energetica nella Regione Umbria
in Nextville (Politiche regionali)
• Certificazione energetica: quadro nazionale
in Nextville (Qualità e certificazione)