Cassazione: titolo abilitativo per la modifica del territorio e non solo con la creazione di nuovi volumi
Necessario il permesso di costruire per la realizzazione di pensiline e tettoie che non possono essere classificate come opere provvisorie e accessorie. Si è espressa in questi termini la Corte di Cassazione con una sentenza del 7 Settembre 2011. La Corte, in base alle finalità di arredo e protezione, ha rilevato una identità tra la nozione di pensilina e tettoia, che possono aumentare l’abitabilità dell’immobile. Nel caso in cui la realizzazione di questi interventi non possa essere considerata provvisoria, è necessario richiedere il permesso di costruire. La Cassazione ha ricordato che il permesso di costruire deve essere richiesto non solo per la creazione di nuovi volumi, ma per tutti gli interventi che, implicando una modifica del territorio, non possono essere considerati minori. Si differenziano invece i pergolati (v. a fondo pagina), costituiti da una struttura aperta sia nei lati esterni che nella parte superiore e destinati solitamente alla produzione di ombra.
SENTENZE SUCCESSIVE AL 2011
In una prima recente sentenza, la Cassazione si sofferma sul concetto di “precarietà”, al fine di stabilire se lo svolgimento di un'opera sia subordinata o meno all'ottenimento del permesso di costruire (sentenza 1191/2012). Nel caso in esame la Corte è stata chiamata ad esprimersi sul caso di un box di lamiera non destinato ad un uso temporaneo, edificato senza permesso di costruire. Com'è noto, le opere precarie non necessitano di autorizzazioni edilizie: a tal fine, è quindi essenziale capire cosa si intende per precarietà di una struttura.
Cosa si intende per struttura precaria?
Così dunque spiega la Corte: "la natura precaria deve ricollegarsi all’intrinseca destinazione materiale dell'opera, utilizzata per fini specifici contingenti e limitati nel tempo; e l'opera precaria allo stesso tempo deve poter essere rimossa con facilità e velocità dopo aver terminato la sua funzione". Né la natura precaria dipende dai materiali utilizzati e dalla facilità della rimozione: l'unico criterio è "la valutazione delle esigenze che l’opera deve soddisfare", vale a dire se le stesse necessitino, per loro natura, di "un'opera durevole nel territorio".
Nel caso in esame, la costruzione dei box così edificati (e mantenuti per più di due anni) senza il permesso di costruire ha comportato, per i ricorrenti, alla pena di 20 giorni di arresto e 10,400,00 euro di ammenda, con costituzione della pena detentiva in quella di 760,00 euro di ammenda, perché' ritenuti colpevoli del reato previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, articolo 44, lettera c) per avere edificato in assenza di permesso di costruire e in area soggetta a vincolo un box in lamiera non destinato a uso temporaneo.
In un'altra importante sentenza, la Corte di Cassazione si sofferma sulla necessità o meno di ottenimento del permesso di costruire per l'edificazione di pensiline e tettoie che, per loro natura, non possano essere classificate come opere provvisorie e accessorie.
In tutti i casi in cui la realizzazione di tale opera non possa considerarsi precaria, è necessario richiedere il permesso di costruire.
Infatti, secondo la Corte di Cassazione, "il permesso di costruire deve essere richiesto non solo per la creazione di nuovi volumi, ma per tutti gli interventi che, implicando una modifica del territorio, non possono essere considerati minori".
Le pensiline e le tettoie (considerate, per la Corte, sinonimo l'una dell’altra) possono infatti aumentare l'abitabilità dell'immobile, non potendo più essere classificate come mere opere provvisorie e accessorie: va da se che un intervento del genere non può che necessitare il permesso di costruire. Si differenziano invece da tettoie e pensiline i pergolati, "costituiti da una struttura aperta sia nei lati esterni che nella parte superiore e destinati solitamente alla produzione di ombra".
Conclusioni
Dall'analisi giurisprudenziale emerge quindi che, in caso di realizzazione di opere minori e non meglio classificabili, il criterio di discrimine in base al quale capire se l’opera in esame necessiti, al fine della sua realizzazione, di permesso di costruire, sia operare un’indagine non tanto sulla sua temporaneità o sui materiali utilizzati, quanto piuttosto sulla finalità e lo scopo della stessa.
Distinzione tettoia e pergolato, cosa è soggetto a sanatoria?
Ai fini edilizi si intende per pergolato un manufatto avente natura ornamentale realizzato in struttura leggera di legno o altro materiale di minimo peso, facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta, che funge da sostegno per piante rampicanti, attraverso le quali realizzare riparo e/o ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni. Questa è l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza sulla definizione di pergolato.
Sul tema della distinzione tra pergolato e tettoia torna ora il Tribunale amministrativo di Brescia con la recentissima sentenza 1481/2012 del 29 agosto 2012, nella quale peraltro si richiama una precedente pronuncia della Cassazione, dove i giudici specificano che "mentre il pergolato costituisce una struttura aperta sia nei lati esterni che nella parte superiore ed è destinato a creare ombra , la tettoia può essere utilizzata anche come riparo ed aumenta l'abitabilità dell'immobile".
La vicenda esaminata dal T.A.R. Brescia riguarda, nello specifico, un terrazzo insistente in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico, il cui pergolato è stato coperto dal proprietario con un manto in tegole curve antiquate e chiudendo il fronte con serramenti mobili in legno, creando un vero e proprio "nuovo volume".
I giudici amministrativi hanno respinto il ricorso del privato accusato non solo di abuso edilizio ma anche di violazione del vincolo paesaggistico. Mentre infatti un pergolato, se realizzato in strutture leggere, richiede solo la DIA per essere realizzato; altrettanto non si può dire di una tettoia che viene a configurare una vera e propria modifica del volume del fabbricato che ne modifica sagoma e superficie utile. In quanto tale, una struttura del genere non è soggetta a sanatoria (previo parere di compatibilità paesaggistica).
Cosa è un pergolato?
Per i giudici, il ‘pergolato’, rilevante ai fini edilizi, può essere inteso come un manufatto avente natura ornamentale, realizzato in struttura leggera di legno o altro materiale di minimo peso, facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta, che funge da sostegno per piante rampicanti, attraverso le quali realizzare riapro e/o ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni.
Dunque, sulla base di questi dati (natura ornamentale, facilmente amovibile, costituito da materiale leggero e di modeste dimensioni), i giudici del Consiglio di Stato escludono che una struttura costituita da pilastri e travi di legno di importanti dimensioni, tali da rendere la struttura solida e robusta e da farne presumere una permanenza prolungata nel tempo, possa essere ricondotta alla nozione di ‘pergolato’.
Al contrario, concludono i giudici, è stata ritenuta rientrare nella nozione di ‘pergolato’ una struttura precaria, facilmente rimovibile, costituita da un’intelaiatura in legno non infissa al pavimento Né alla parete dell’immobile (ci cui è solo addossata), non chiusa in alcun lato, compreso quello di copertura.
Definizione tecnica di pergolato.
Si definisce pergolato una struttura, di pertinenza di unità a carattere residenziale, composta di elementi verticali e di sovrastanti elementi orizzontali, in legno o metallo (con l’esclusione dell’utilizzo dell’alluminio anodizzato), atta a consentire il sostegno del verde rampicante. Gli elementi orizzontali devono determinare un rapporto di foratura non inferiore a 4/5 e non essere impostati a quota superiore a ml. 3,00.
La superficie occupata dal pergolato non può eccedere il 50% della superficie libera e non è valutato ai fini della prevenzione dal rischio idraulico, salvo la presenza di sottostanti pavimentazioni o strutture che limitino la permeabilità del suolo.
È consentito più di un pergolato per ciascuna unità immobiliare, nei limiti complessivi di superficie occupata sopra indicati.
È comunque obbligatoria la piantumazione di rampicanti che siano sostenuti dal pergolato ; l’assenza della previsione fin dal progetto di verde rampicante esclude la struttura dalla definizione e non ne consente l’autorizzazione.
IN SINTESI
Per la realizzazione delle tettoie è d’obbligo rivolgersi ad un tecnico abilitato che dovrà redigere un progetto e presentare la D.I.A. (Denuncia di Inizio Attività) agli uffici comunali.
In rispetto della normativa antisismica vigente, il progetto va anche autorizzato strutturalmente dal Genio Civile per quanto di sua competenza, a meno che non si tratti di pergolati, gazebi di limitata superficie (≤ 20 mq), con peso non superiore a 10 kg/mq costituita da teli, policarbonato, onduline, ecc. o manufatti realizzati al piano terra, anche se sostenuti da struttura in legno, profilati metallici o calcestruzzo debolmente armato, purché aperti su 3 lati, di limitata superficie (≤ 20 mq) e profondi al massimo 3 metri.
Se le opere devono essere eseguite su un immobile o in un area con vincolo storico-paesaggistico il progetto deve essere anche inoltrato alla Soprintendenza ai BB.CC.AA. che rilascerà la sua autorizzazione sulla base di una valutazione qualitativa ed estetica; in tutti gli altri casi il decoro, è rimesso al buon senso del committente e del progettista.
Se la tettoia deve essere eseguita in un fabbricato condominiale, per evitare contenziosi, è opportuno richiedere l’autorizzazione all’assemblea, magari stabilendone i criteri esecutivi che potranno essere rispettati in futuro anche da altri interventi simili. A tal proposito si sottolinea che, da un punto di vista giuridico, una tettoia è equiparata ad una qualsiasi altra costruzione e pertanto per la sua realizzazione va rispetta la distanza legale sancita dall’art. 873 del Codice Civile, in pratica non è possibile realizzare una tettoia a meno di 3 metri dal punto di affaccio della finestra o del balcone esistente del vicino.
La realizzazione di una semplice tettoia senza le prescritte autorizzazioni comporta l’irrogazione di sanzioni amministrative da 516 euro fino a 10.329 euro nel caso in cui le opere ricadono in aree sottoposte a vincolo storico-paesaggistico (art. 37 D.P.R. N. 380 del 6 giugno 2001 - T.U. edilizia) con successivo obbligo di presentazione del progetto in sanatoria. Inoltre per la violazione della normativa antisismica è previsto l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda da 103 a 1.032 euro (art. 71 T.U. edilizia).
NOTA.
DEFINIZIONE DI PORTICI 0 PORTICATI
S’intende per portico o porticato una superficie a piano terreno e/o a livello stradale, comunque coperto con almeno un lato aperto che, per conformazione tipologica e funzionale, presupponga il passaggio o la sosta di persone e contestualmente offra protezione alla parete dell’edificio su cui esso si apre, dotato di copertura o solaio, sostenuto da colonne o pilastri.